Se per caso il tragicomico documento risultasse inopinatamente autentico …
ci sarebbe da porsi qualche domanda sui “locali appositamente adibiti” …
e comunque sui metodi di rilevazione delle citate e “trasgressive … effusioni” …
………….
ringraziamo Filippo per la segnalazione …





è bellissimo
Ora sono curioso di cosa diavolo fanno ad ingegneria informatica…
Propendo per la bufala, mirabilmente costruita non tanto riguardo all’istituzione Università, ma riguardo alla legge: la legge citata si limita ad aggravare le sanzioni amministrative applicabili al reato dando per scontata la presenza di persone disabili nei luoghi delle effusioni, come attori e spettatori
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali. – 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale (trattasi di violenza sessuale e affini e atti che offendono il comune senso del pudore), nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Ma se bufala non è – poveri noi, una logica da non credere: è così che funziona la legge?
Qui ci vuole un avvocato